Valutazione preliminare del rischio di alluvione e definizione APSFR
L’art. 4 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (Floods Directive – FD) richiede agli Stati Membri (Member State – MS) di effettuare la Valutazione Preliminare del Rischio (Preliminary Flood Risk Assessment – PFRA) per ciascun Distretto Idrografico (River Basin District – RBD), Unità di Gestione (Unit of Management – UoM) o porzione di distretto/Unità di gestione internazionale ricadenti nel proprio territorio. Tale valutazione dovrà essere basata su informazioni disponibili o prontamente derivabili. In accordo con l’art. 5 della FD, l’identificazione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvione (Areas of Potential Significant Flood Risk – APSFR) sarà basata sugli esiti della PFRA. Nel caso di RBD o UoM internazionali le Autorità Competenti dovranno condividere tra loro le informazioni rilevanti (art. 4.3 FD) e l’individuazione della APSFR dovr{ essere coordinata tra gli Stati Membri (art. 5.2 FD).
L’art. 14.1 della FD stabilisce che entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni si debba procedere al riesame della Valutazione Preliminare del rischio di alluvioni o, nel caso siano state adottate le misure transitorie, delle valutazioni e decisioni di cui all’art. 13.1 e, se del caso, provvedere al relativo aggiornamento. Nell’ambito di tale processo di revisione, l’art. 14.4 specifica che occorre tener conto dell’impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.
Secondo quanto specificato all’art. 15 della FD, il 22 marzo 2019 è il termine ultimo per effettuare il reporting della PFRA e delle APSFR per il secondo ciclo di gestione. Pertanto, entro tale data, occorre fornire quanto richiesto dalla Direttiva secondo le modalità e i formati approvati in sede di Commissione Europea (CE).
Valutazione preliminare del rischio di alluvione e definizione APSFR