Bacino del fiume ADIGE (UOM ITN001)

Piano Stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico (PAI)

Il piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico è conseguito sostanzialmente ai due corpi di norme che, prima e dopo la parentesi del piano straordinario, se ne sono occupati nel 1998 e nel 2000: da una parte il decreto legislativo n. 180/1998 convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge n. 267/1998 e dall’altra il decreto legge n. 279/2000 convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge n. 365/2000. Senza trascurare il riferimento obbligato al D.P.C.M. 29.9.1998.

L’iter di formazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige – Regione del Veneto ha inizio con la deliberazione del Comitato istituzionale del 18 dicembre 2001, n. 1/2001, con la quale è stato adottato il Progetto di piano stralcio.

A questa ha fatto poi seguito la deliberazione del Comitato istituzionale del 1 agosto 2002, n. 1/2002, con la quale è stato adottato il Progetto di variante del piano stralcio . Entrambi i progetti citati sono quindi confluiti nel “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige – Regione del Veneto” che è stato adottato dal Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino dell’Adige con delibera n. 1/2005 del 15 febbraio 2005 ed è stato approvato con DPCM 27 aprile 2006.

Per tale Piano stralcio è stata in seguito avviata la elaborazione di una “1^ variante per le aree in dissesto da versante” e, con propria delibera n.1/2007 del 19 giugno 2007, il Comitato istituzionale ha provveduto ad adottarne il relativo Progetto.
Con il parere regionale del Veneto sul Progetto di variante, riassunto nella deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 12 gennaio 2010, si sono conclusi la procedura di consultazione in Conferenza programmatica ai sensi dell’articolo 1 bis della legge n. 365/2000 ed il procedimento ordinario di consultazione pubblica sul progetto di variante.
Con delibera n. 2/2010 del 21 dicembre 2010 il Comitato istituzionale ha provveduto quindi ad adottare la variante, che è stata poi approvata con D.P.C.M. 13 dicembre 2011.

Successivamente si è proceduto alla elaborazione di un Progetto di 2^ Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige (adozione con delibera del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino dell’Adige n.1/2012 del 9 novembre 2012) contenente:

  • l’individuazione e la perimetrazione di aree di pericolosità idraulica per il torrente Squaranto (VR); ­
  • l’aggiornamento delle norme di attuazione;
  • individuazione e perimetrazione delle aree allagate nel corso degli eventi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
  • l’indicazione dei criteri per la perimetrazione delle aree fluviali.

La variante è stata definitivamente approvata con DCPM 23 dicembre 2015 pubblicata in GU n.195 del 22­ agosto ­2016.

Nel 2018 è stata predisposta una 3^ variante del PAI con un Piano Stralcio sulla pericolosità geologica e da valanga che si poneva i seguenti obiettivi:

  • l’approfondimento conoscitivo e l’aggiornamento della pericolosità geologica per l’area della Val d’Adige con individuazione e perimetrazione di ulteriori aree soggette a pericolosità geologica nel territorio dei comuni ricadenti in tale ambito;
  • l’integrazione delle previsioni del PAI con l’individuazione e perimetrazione delle aree soggette a pericolosità valanghiva;
  • l’adeguamento delle previsioni delle Norme di Attuazione del piano anche rispetto alla disciplina per le aree a pericolosità valanghiva.

Su tale progetto vi è stata la presa d’atto del Comitato Istituzionale Permanente con delibera n. 5/2018 del 27 dicembre 2018 del parere favorevole del decreto segretariale n.100 del 7 dicembre 2018 (avviso di presa d’atto del progetto di variante e adozione delle misure di salvaguardia, per estratto, nella Gazz. Uff. n. 124 del 29/05/2019). Ai sensi dell’art. 65, comma 7 del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. le Norme di Attuazione della 3^ Variante e la relativa cartografia costituiscono misure di salvaguardia, e sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale.